Indennizzi Danni da fauna selvatica

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INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

  • modulo istanza danni alle colture e zootecnia (PDF)
  • CONTROLLO CINGHIALI: al fine di attivare interventi di controllo della specie cinghiale (PRIU) in occasione di danni alle colture agricole, invitiamo gli agricoltori a segnalare tempestivamente la presenza di cinghiali nel territorio di competenza dell’ATC. Per facilitare la segnalazione, la regione Lazio ha messo a disposizione un modulo apposito, che può essere compilato e inviato all’ATC Fr2 e alla Polizia Provinciale: Modello comunicazione di interventi di controllo cinghiali ( a difesa dei fondi agricoli )PDF

ITER ISTRUTTORIO: Danni alle Attività agricole al di fuori delle Aree Protette regionali
La procedura per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo è gestita dalla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura in collaborazione con gli ATC e le ADA.
Sono indennizzabili, ai sensi degli art. 4 e 7 della L.R. n. 4/2015, i danni arrecati dalla fauna selvatica all’esercizio delle attività agricole aziendali e riguardanti:

  • le colture erbacee, orticole ed arboree ad eccezione di quelle destinate all’autoconsumo;
  • gli animali da reddito;
  • le opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
  • le attrezzature e gli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre.

Come disposto dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste Regione Lazio, l’ATC provvede ad accogliere le istanze e procede solo all’accertamento e alla stima dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da fauna selvatica sulla base dei prezzari pubblicati dai mercuriali della camera di commercio al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall’ISMEA sui mercati di riferimento.
I beneficiari degli indennizzi sono le imprese attive nel Lazio nell’ambito della produzione agricola primaria.
L’erogazione degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo, è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 (c.d. “de minimis”), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024.
I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
– imprenditori agricoli, come definito dall’art. 2135 del C.C., in forma singola o associata, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
– in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
– in possesso di fascicolo aziendale aggiornato, consultabile presso il SIAN;
– registrazione presso l’A.S.L. competente per territorio, se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
– non si trovino in stato di insolvenza, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
– siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
– non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
– non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti salvo i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall’evento di danno da fauna selvatica protetta;
– non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Rilevamento del danno zootecnico agli allevamenti
Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i danni da fauna selvatica accertati con certificato del Servizio veterinario della ASL competente per territorio e solo nel caso in cui i capi uccisi o predati in maniera irreversibile risultino registrati e denunciati presso gli uffici ASL.
L’imprenditore che ha subito una predazione da fauna selvatica deve comunicare l’evento dannoso a mezzo PEC tempestivamente, entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, al Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio, per la certificazione sanitaria, obbligatoria per la successiva richiesta di indennizzo.
La richiesta di indennizzo deve essere presentata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’evento dannoso, all’ATC competente territorialmente, compilata in ogni parte, allegando il certificato ASL e tutta la documentazione ivi riportata.
La mancata presentazione dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno.
Ai fini dell’accertamento del danno l’imprenditore che ha subito il danno deve:

  • mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e/o feriti da sottoporre ad accertamento;
  • non spostare o manipolare le carcasse, ma lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
  • preservare le carcasse sino all’ispezione, anche ricoprendole con un telo, se necessario;
  • assicurare che eventuali indizi presenti nell’area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
  • mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Per i danni agli allevamenti, oltre al valore dell’animale predato, possono essere ammessi a indennizzo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura non superiore all’80% del costo sostenuto e nel caso di animali morti, il costo dello smaltimento delle carcasse.
Sono indennizzabili anche i danni subiti dai cani da lavoro (cani da guardiania e cani da conduzione) utilizzati per la difesa delle greggi o delle mandrie, qualora rimangano feriti o uccisi a seguito di eventi di predazione imputabili a lupo o orso bruno, purché siano correttamente identificati da microchip, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e provenienti da allevamenti certificati.
Nel caso di predazione da lupo, al fine di raccogliere informazioni di maggior dettaglio dell’evento e aumentare le conoscenze per gestire un fenomeno in progressivo aumento, è necessario che il tecnico accertatore compili anche la seguente scheda (Allegato C della Deliberazione 12 marzo 2026, n. 132 ), con le seguenti informazioni:

  • specie allevata (bovini, ovini, caprini o altro);
  • tipologia di allevamento (in stalla, al pascolo brado o semi brado);
  • stabulazione notturna (meccanica, elettrica, presenza cani da protezione);
  • durante il pascolo: animali aggregati, presenza di pastore, presenza di cani da protezione;
  • descrizione del recinto meccanico: altezza, materiale, porzione nel terreno e barriera antisalto, dossi all’esterno e a ridosso della recinzione;
  • descrizione recinto elettrico: fisso o mobile, elettrificatore da rete fissa o con pannello solare, potenza in joule e voltaggio elettrificatore, altezza, estensione forma e struttura del recinto, n. di fili elettrici, altezza del primo filo, distanza tra i fili, disponibilità di voltometro e joulometro;
  • razza di cani usata, età di introduzione nel gregge e addestramento;
  • conduzione giornaliera del bestiame da parte del pastore.

 
Rilevamento del danno alle produzioni agricole, alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all’attività agricola
L’imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica alle produzioni agricole, attrezzature e impianti funzionali all’esercizio dell’attività agricola deve:

  • entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, e comunque almeno 15 giorni lavorativi prima del raccolto, inoltrare richiesta di indennizzo all’ATC competente, che procede all’ accertamento del danno;

L’ATC competente:

  • entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno è tenuto ad effettuare il sopralluogo con i tecnici accertatori per la verifica e la stima del danno sulle coltivazioni in campo.

Con riferimento alla qualifica dei tecnici deputati ad effettuare la stima dei suddetti danni devono intendersi dottori Agronomi, dottori Forestali e Periti Agrari, iscritti ai rispettivi Albi professionali previo superamento dell’esame di Stato.
La mancata presentazione dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno implicano la decadenza del diritto dell’indennizzo del danno.
L’indennizzo per i danni subiti è limitato alla perdita diretta del prodotto in campo.
Nella valutazione economica del danno, il tecnico incaricato dal soggetto preposto deve tener conto:

  • di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull’andamento della stagione agraria in corso;
  • dell’adozione da parte dell’imprenditore agricolo di “buone pratiche agronomiche” sulle colture oggetto del danno;
  • dell’idoneità degli eventuali metodi di prevenzione attuati e dello stato di manutenzione degli stessi.

Il danno deve essere calcolato al netto delle spese non sostenute.
Per la valutazione economica delle produzioni biologiche certificate, i tecnici accertatori possono
utilizzare specifici valori medi di mercato desunti dal bollettino dei prezzi riferito all’ultima annualità disponibile pubblicato dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in assenza, di quelle limitrofe).
Le varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L. R. n. 15/2000) sono quotate secondo i valori medi di mercato disponibili.
L’indennizzo per i danni subiti alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo è limitato ai soli costi di riparazione o, qualora inferiori, ai costi di sostituzione avendo a riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali.
Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si assumono come valori di riferimento i prezzi correnti di mercato.
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