Nel caso della piuma e della selvaggina di piccola taglia valgono le stesse indicazioni con l’eccezione del fatto che la temperatura non deve essere portata oltre i 4 °C.
A fianco di questi regolamenti il cacciatore deve anche tenere presente un altro regolamento base (178/2002) in vigore già dal 2002, nel caso in cui esso non intenda utilizzare la selvaggina per autoconsumo, ma desideri cederla al commercio all’ingrosso o a stabilimenti di lavorazione della selvaggina.
Solo la produzione primaria per il privato consumo domestico o la lavorazione a livello domestico e lo stoccaggio per uso proprio.
In particolare il cacciatore è particolarmente responsabilizzato dall’articolo 14 del Reg Nr. 178/2002 così come dall’articolo 18 del medesimo regolamento ad osservare i principi sulla tracciabilità secondo il principio “un passo in avanti e uno indietro”.
Come il regolamento base 178/2002 anche il pacchetto igiene riguardano il cacciatore solo nel caso in cui egli venda la selvaggina all’ingrosso o a un impianto di trasformazione. Secondo quanto previsto dal pacchetto igiene i cacciatori si devono qualificare, così da poter garantire la qualità della loro carne per l’immissione sul mercato.
Come si evince dalla legislazione europea essa va proprio a toccare il punto problematico, la produzione primaria, che vede il cacciatore coinvolto come unico garante.
Il cacciatore che desidera vendere piccole quantità di selvaggina direttamente al consumatore finale o a un esercizio locale come una gastronomia, macelleria o simili esercizi per la vendita al dettaglio non sono toccati da questi regolamenti.
Per quanto riguarda le modificazioni che possono indurre a sospetto (Allegato I Sezione IV capitolo VIII Reg. Nr. 854/2004 esse si possono distinguere come di seguito elecato:
Comportamento anomalo e disturbi dello stato generale
Tumori generalizzati e ascessi
Artriti, orchiti, cambiamenti patologici del fegato o della milza, intestino o onfaliti
Corpi estranei nelle cavità con decolorazione della cavità toracica o addominale
Infestazione parassitaria
Eccesso di gas in stomaco o intestino con variazione di colore (decolorazione) degli organi
Rilevanti indebolimenti della muscolatura o degli organi in colore consistenza o odore
Fratture esposte
Cachessia o edema generalizzato o localizzato
Aderenze recenti con pleura o peritoneo
Altre rilevanti o estese alterazioni.
I citati regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri, ma non coprono tutte le aree e lasciano situazioni nelle quali ogni stato membro deve autonomamente formulare delle proprie regole.
Riferimenti legislativi oltre a quelli europei già citati
Provv. C.P.S.R. 9.02.06 “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D.L.vo 28.08.97 n.281, tra il ministero della salute, le regioni e le Provincie autonome relativo a “ Linee Guida applicative del Reg. N 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari2 (Repertorio atti n. 2470).
Provv. C.P.S.R. 9.2.06. “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D.L.vo 28.0.97, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regione e le province autonome relativo a “ Linee Guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” (Repertorio atti n. 2477)”.